Recepita la Direttiva europea sul whistleblowing

Recepita la Direttiva europea sul whistleblowing

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 9 marzo 2023 ha approvato, in esame definitivo, il Decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone (whistleblower) che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.

 

Il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblower, le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La Direttiva europea nasce con l’obiettivo di uniformare le normative nazionali in materia di whistleblowing e quindi di rendere omogeneo ed efficace il sistema di tutela nei confronti di chi segnala violazioni (i whistleblower) di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di:

  • dipendenti o collaboratori;
  • lavoratori subordinati e autonomi;
  • liberi professionisti;
  • tirocinanti anche non retribuiti;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato. In concreto i segnalanti non possono subire ritorsioni tra cui:

  • il licenziamento;
  • la sospensione;
  • a retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni;
  • il cambiamento del luogo di lavoro;
  • la riduzione dello stipendio;
  • la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione;
  • le note di merito negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
  • la coercizione;
  • l’intimidazione;
  • le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  •  la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

Sia i soggetti del settore pubblico che i soggetti del settore privato devono dotarsi di propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower.

  • Tutte le aziende con più di 250 dipendenti dovranno, obbligatoriamente, avere un software whistleblowing a partire dal 15 luglio 2023;
  • Le aziende con più di 50 dipendenti dovranno ottemperare ai suddetti obblighi di legge a partire dal 17 dicembre 2023.Fonte: Mygovernance.it